Preavviso di dimissioni

Dal giorno in cui consegni le dimissioni al tuo ultimo giorno di lavoro, con la decorrenza dal 1 o dal 16 che può spostare la scadenza di due settimane, e con l'indennità che scatta se te ne vai prima.

Le dimissioni e il preavviso

Non ci sono tabelle preconfezionate perché la durata del preavviso cambia da un contratto all'altro e dentro lo stesso contratto per livello e anzianità. La trovi nel tuo CCNL alla voce preavviso, oppure nella lettera di assunzione.

Se vuoi uscire prima della scadenza (facoltativo)

Il conto è fatto dal tuo browser, i dati che scrivi non vengono inviati da nessuna parte.

A cosa serve questo calcolo

Quando ti dimetti il rapporto non si chiude il giorno in cui consegni la lettera, ma alla fine del preavviso. Sapere con precisione l'ultimo giorno di lavoro e il primo giorno libero serve per due cose molto concrete, dire al nuovo datore da quando puoi iniziare senza promettere date sbagliate, e capire quanto ti costa uscire prima. Inserisci la data della comunicazione, la durata del preavviso scritta nel tuo CCNL e la regola di decorrenza, e il tool ti mostra le date e i passaggi che le hanno prodotte.

La decorrenza dal 1 o dal 16, il punto in cui quasi tutti sbagliano

Molti contratti collettivi non fanno partire il preavviso dal giorno dopo la lettera, ma dal primo giorno o dal sedicesimo giorno del mese, quello che arriva per primo. Se ti dimetti il 3 e il preavviso decorre dal 16, i tredici giorni di mezzo li lavori comunque ma non contano, e l'ultimo giorno slitta di due settimane. Il tool applica la regola alla lettera, il primo 1 o 16 successivo alla comunicazione, quindi chi comunica il 16 vede partire il preavviso dal primo giorno del mese dopo. Se invece il tuo contratto tace, vale la regola generale dell'art. 2118 del codice civile e il preavviso parte dal giorno successivo.

Come si contano i giorni e come si contano i mesi

I giorni sono giorni di calendario, quindi domeniche e festivi sono dentro il conteggio, e un preavviso di 30 giorni che parte il 21 marzo finisce il 19 aprile. I mesi invece non si trasformano in trenta giorni, finiscono il giorno prima del corrispondente nel mese di scadenza, e quando quel giorno non esiste vale l'ultimo giorno del mese (art. 2963 del codice civile, quarto comma). Così due mesi che decorrono dal 16 settembre finiscono il 15 novembre, tre mesi che decorrono dal 1 ottobre finiscono il 31 dicembre, e un mese che decorre dal 31 gennaio finisce il 28 febbraio perché il 31 febbraio non esiste. I giorni di ferie che cadono nel periodo non consumano preavviso, lo sospendono, quindi allungano la scadenza di altrettanti giorni.

L'indennità sostitutiva se lasci prima

Chi non lavora tutto il preavviso deve al datore un'indennità pari alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo mancante (art. 2118 del codice civile, secondo comma), e in pratica viene trattenuta dalle competenze finali. Il tool calcola la giornaliera come retribuzione mensile per il numero di mensilità diviso 360, cioè dodici mesi da trenta giorni, così l'importo comprende i ratei di tredicesima e quattordicesima. È una stima lorda e serve a farsi un'idea dell'ordine di grandezza, perché la base di calcolo esatta la definisce il tuo CCNL. Se invece è il datore ad accettare che tu vada via subito, la trattenuta non è dovuta, ma conviene avere l'accordo per iscritto.

Quello che questo strumento non sa

Non conosce il tuo contratto, quindi durata e decorrenza le inserisci tu, e il dato buono è quello del CCNL o della lettera di assunzione. Non gestisce il periodo di prova, dove il preavviso è quasi sempre assente o ridottissimo, né le dimissioni per giusta causa, dove il preavviso non è dovuto. Non sa se il tuo contratto sospende il preavviso durante la malattia, perché su questo i contratti divergono, e per questo i giorni da sospendere li scrivi tu. Ricorda infine che le dimissioni sono efficaci solo se trasmesse in via telematica secondo l'art. 26 del D.lgs. 151/2015 e che entro sette giorni puoi revocarle. Questa pagina non sostituisce il parere di un consulente del lavoro o di un patronato.