Quando si prescrive un debito

Scegli il tipo di credito e la data in cui il pagamento era dovuto: il calcolo ti dice il termine con l'articolo di legge, che cosa lo ha fatto ripartire e in che giorno si compie.

Atti ricevuti (solleciti, raccomandate, cartelle)

Se non hai mai ricevuto niente lascia vuoto. Aggiungi solo gli atti di cui hai la prova della ricezione: una telefonata di un call center non interrompe la prescrizione.

Il conteggio resta nel tuo browser, non viene inviato niente a nessuno. Questo strumento fa un calcolo di date e non sostituisce il parere di un avvocato.

Come si contano gli anni

La prescrizione comincia a correre dal giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere (art. 2935 c.c.), cioè da quando il pagamento era dovuto. Il conteggio segue il calendario comune e non conta il giorno iniziale (art. 2963 c.c.): un termine di cinque anni che parte dal 15 marzo 2020 si compie alla fine del 15 marzo 2025, quindi il credito è ancora esigibile quel giorno e prescritto dal 16. Se nel mese di arrivo manca il giorno corrispondente il termine si compie con l'ultimo giorno del mese (29 febbraio 2020 più cinque anni fa 28 febbraio 2025), e se cade di domenica o in una festa nazionale slitta al primo giorno non festivo. Il tool applica tutte e tre le regole e te lo scrive quando succede.

Che cosa interrompe davvero il termine

Interrompono la prescrizione la raccomandata o la PEC di messa in mora, la notifica di un atto giudiziario e il riconoscimento del debito da parte del debitore, per esempio un piano di rientro o un acconto (artt. 2943 e 2944 c.c.). L'effetto è che il tempo trascorso si azzera e ne comincia uno nuovo di uguale durata (art. 2945 comma 1 c.c.). Una telefonata di un recuperatore crediti, un SMS o una lettera semplice di cui nessuno prova la consegna non spostano niente. L'atto giudiziario è un caso a parte: finché la causa pende il termine resta fermo e dopo la decisione definitiva diventa di dieci anni (artt. 2945 comma 2 e 2953 c.c.), perciò qui la catena si ferma invece di indovinare la fine del processo.

Le bollette e i due anni della legge 205/2017

Luce, gas e acqua hanno un termine breve di due anni, ma non da sempre: vale per le somme diventate esigibili dal 1 marzo 2018 per l'energia elettrica, dal 1 gennaio 2019 per il gas e dal 1 gennaio 2020 per il servizio idrico. Per le bollette più vecchie restano i cinque anni dell'art. 2948 n. 4 c.c., e il tool torna da solo al termine lungo quando la data che inserisci è precedente alla soglia. La telefonia non è nell'elenco della legge, quindi resta a cinque anni.

Le prescrizioni presuntive non sono prescrizioni

La parcella del professionista (art. 2956 n. 2 c.c.) e il conto dell'albergo o del ristorante (art. 2954 c.c.) seguono una regola diversa: la legge non presume che il creditore sia stato inerte, presume che tu abbia già pagato. Per questo non si interrompono con una raccomandata, e chi le invoca non può poi ammettere in giudizio di non aver pagato, perché la presunzione cade e il credito torna al termine ordinario (artt. 2959 e 2960 c.c.). Il tool tratta i solleciti in modo diverso proprio su questi due casi.

Cartelle esattoriali, dove si litiga

La cartella non ha un termine suo. Le Sezioni Unite (sentenza 23397/2016) hanno chiarito che una cartella non impugnata non trasforma il debito in un credito da sentenza: la multa resta a cinque anni, il bollo a tre, i contributi a cinque. Sulle imposte erariali il contrasto è vivo, fra chi applica dieci anni e chi cinque. Per questo, se scegli la voce della cartella, il tool non ti dà una data secca ma ti rimanda al credito di partenza.

I limiti dichiarati

Il calcolo non tiene conto delle cause di sospensione degli artt. 2941 e 2942 c.c. (per esempio fra coniugi o per il minore senza rappresentante), delle proroghe discusse per il periodo Covid sulle cartelle, del santo patrono locale come giorno festivo e dei termini penali. Ricorda inoltre che la prescrizione va eccepita: il giudice non può rilevarla da solo (art. 2938 c.c.), e pagare anche solo un acconto su un debito prescritto può valere come rinuncia (art. 2937 c.c.). Questo strumento fa un conteggio di date e non sostituisce il parere di un avvocato.